Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 2012
L’aiuto individuale concesso a norma del regime di cui all’ non costituisce aiuto di Stato se soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 994/98 (33).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:199(1):oj#art-2