Art. 1
In vigore dal 23 lug 2012
La firma della convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale convenzione (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:511:oj#art-1