Art. 2
In vigore dal 23 lug 2012
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:423:oj#art-2