Art. 3
In vigore dal 23 lug 2012
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 352 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell'UE per la non proliferazione. L'accordo dispone che il consorzio dell'UE per la non proliferazione assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
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