Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 lug 2012
La decisione 2011/782/PESC è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 17 ter 1.   Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell' o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 bis, essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera. 2.   Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell' o 1 bis. 3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2. 4.   Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.»; 2) all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo: «10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:420:oj#art-1