Art. 2
In vigore dal 18 lug 2012
Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.
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