Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:653:oj#art-1