Art. 15
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 16 lug 2012
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUCAP SAHEL Niger, informazioni classificate UE fino al livello ‘CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’ prodotte ai fini dell’EUCAP SAHEL Niger, in conformità della decisione 2011/292/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello ‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ che sono prodotte ai fini dell’EUCAP SAHEL Niger, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUCAP SAHEL Niger, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).
4. L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3 e la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.
Storico versioni
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