Art. 10 · Partecipazione di Stati terzi

Art. 10

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 16 lug 2012
Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUCAP NESTOR, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUCAP NESTOR. 2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUCAP NESTOR hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUCAP NESTOR, a quelli degli Stati membri. 3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori. 4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUCAP NESTOR.
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