Art. 2
In vigore dal 10 lug 2012
La Commissione è autorizzata a notificare per iscritto al depositario del protocollo che l’Unione approva le modifiche di cui all’, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, punto iv), della convenzione di Barcellona. La Commissione vi provvede entro il termine di 180 giorni dall’adozione delle modifiche da parte della diciassettesima riunione delle parti contraenti.
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