Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2012
La decisione 2010/330/PESC è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell’Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles, a Baghdad, compresa un’antenna a Basra, e a Erbil (regione del Kurdistan).»; 2) all’, il paragrafo 5 è soppresso; 3) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1). (*1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;" 4) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX-IRAQ a norma degli articoli 4 e 8.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX-IRAQ sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.»; 5) all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2013 è pari a 27 150 000 EUR.»; 6) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2010 fino al 31 dicembre 2013.»
Storico versioni

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