Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2012
La decisione 2010/656/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è soppresso; 2) l' è sostituito dal seguente: « L' non si applica: a) alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure a essere da queste utilizzate; b) alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) (“comitato delle sanzioni”): i) alle forniture di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione, dell'ONU, dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS); ii) alle forniture, temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio; iii) alle forniture di materiale militare non letale, relativo all'applicazione della legge, destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico; c) alle forniture di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale; d) alle forniture di armamenti e altro materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, previa approvazione del comitato; e) alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico; f) alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.»
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