Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2012
1.   Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese relative ai programmi di cui all' è fissato a 3 307 803 EUR finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea. 2.   Costi relativi alle spese di personale per lo svolgimento di analisi di laboratorio, per campionamento, per controllo e per materiali di consumo e costi indiretti per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all'allegato III. 3.   Il contributo finanziario dell'Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell', paragrafi 2 e 3.
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