Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 lug 2012
1.   L'Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione a) è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell'allegato I per il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 al 30 giugno 2013; b) non supera i seguenti importi: 1) 62 876 EUR per il Belgio; 2) 192 688 EUR per la Danimarca; 3) 294 230 EUR per la Germania; 4) 66 637 EUR per l'Estonia; 5) 109 931 EUR per la Grecia; 6) 205 050 EUR per la Spagna; 7) 529 615 EUR per la Francia; 8) 521 590 EUR per l'Italia; 9) 147 375 EUR per la Lettonia; 10) 92 123 EUR per la Lituania; 11) 98 893 EUR per l'Ungheria; 12) 254 108 EUR per la Polonia; 13) 28 020 EUR per il Portogallo; 14) 183 337 EUR per la Slovacchia; 15) 213 986 EUR per la Finlandia; 16) 39 862 EUR per la Svezia; 17) 267 482 EUR per il Regno Unito; c) non supera l'importo di 595 EUR per visita a un apiario.
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