Art. 1
In vigore dal 4 lug 2012
1. L'Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.
2. Il contributo finanziario dell'Unione
a)
è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell'allegato I per il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 al 30 giugno 2013;
b)
non supera i seguenti importi:
1)
62 876 EUR per il Belgio;
2)
192 688 EUR per la Danimarca;
3)
294 230 EUR per la Germania;
4)
66 637 EUR per l'Estonia;
5)
109 931 EUR per la Grecia;
6)
205 050 EUR per la Spagna;
7)
529 615 EUR per la Francia;
8)
521 590 EUR per l'Italia;
9)
147 375 EUR per la Lettonia;
10)
92 123 EUR per la Lituania;
11)
98 893 EUR per l'Ungheria;
12)
254 108 EUR per la Polonia;
13)
28 020 EUR per il Portogallo;
14)
183 337 EUR per la Slovacchia;
15)
213 986 EUR per la Finlandia;
16)
39 862 EUR per la Svezia;
17)
267 482 EUR per il Regno Unito;
c)
non supera l'importo di 595 EUR per visita a un apiario.
Storico versioni
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