Art. 8 · Durata

Art. 8

Durata

In vigore dal 29 giu 2012
Durata 1.   La Commissione adotta la relazione di cui all' non più tardi di dieci mesi dopo la notifica della sua decisione di avviare un'indagine in conformità dell'. In casi eccezionali, quando le indagini siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni necessarie per le indagini implichi procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi. 2.   Le ispezioni sono completate entro sei mesi dalla data di inizio. In casi eccezionali, quando le ispezioni siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni nel quadro delle ispezioni comporti procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di tre mesi.
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