Art. 15 · Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

Art. 15

Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

In vigore dal 29 giu 2012
Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende 1.   Il diritto della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 deve essere esercitato entro un periodo di cinque anni. 2.   Il periodo decorre dal giorno in cui la decisione del Consiglio è notificata allo Stato membro interessato. 3.   La prescrizione per il recupero delle ammende si interrompe a ogni azione intrapresa dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o è sospesa per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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