Art. 13 · Importo massimo

Art. 13

Importo massimo

In vigore dal 29 giu 2012
Importo massimo L'importo totale dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del più recente prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti dello Stato membro interessato, quale definito nel SEC 95, nel corso dell'anno precedente.
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