Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 2012
La decisione 2009/496/CE, Euratom è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea»; 2) l’elenco delle istituzioni e degli organismi che adottano l’atto è sostituito dal seguente: «IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO EUROPEO, IL CONSIGLIO, LA COMMISSIONE EUROPEA, LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, LA CORTE DEI CONTI, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, IL COMITATO DELLE REGIONI»; 3) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (di seguito denominato “l’Ufficio”) è un organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni possibili, all’edizione delle pubblicazioni delle istituzioni dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica.»; 4) all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le istituzioni possono sottoscrivere con l’Ufficio convenzioni di servizio intese a definire le modalità di collaborazione. Anche il Servizio europeo per l’azione esterna può collaborare con l’Ufficio e sottoscrivere, a tal fine, convenzioni di servizio.»; 5) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne sono membri il cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore. La Banca centrale europea è rappresentata dal segretario del comitato esecutivo o dal suo supplente designato.»; 6) l’elenco dei firmatari è sostituito dal seguente: «Per il Parlamento europeo, Per il Consiglio europeo, Per il Consiglio, Per la Commissione, Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, Per la Corte dei conti, Per il Comitato economico e sociale europeo, Per il Comitato delle regioni».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:368:oj#art-1