Art. 1
In vigore dal 27 giu 2012
L’aiuto per la ristrutturazione notificato da Malta consistente nella concessione di 130 milioni EUR ad Air Malta sotto forma di capitale proprio, compresa una “capitalizzazione del debito” (debt-to-equity swap) relativa al prestito per il salvataggio di 52 milioni di EUR approvato dalla Commissione, costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
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