Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 giu 2012
1.   Il contributo massimo complessivo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all’, paragrafo 1, è fissato a 2 905 741 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2012: — linea di bilancio 17 04 02 01. 2.   Le spese relative al personale impegnato nei progetti, ai materiali di consumo, agli studi su animali, alle spese di viaggio per le riunioni e alle spese generali saranno rimborsabili entro i limiti stabiliti nell’ e in conformità alle regole di cui all’allegato III. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione è versato su presentazione e approvazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell’, paragrafo 2, lettere c) e d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:349:oj#art-2