Art. 6
In vigore dal 25 giu 2012
La disposizione applicabile ai fini dell’adozione delle norme di attuazione necessarie per l’applicazione delle norme previste all’appendice 2A dell’allegato II (Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e all’appendice 2 dell’allegato I (Soppressione dei dazi doganali) dell’accordo, è l’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).
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