Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 giu 2012
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 247 dell’accordo, le modifiche dell’accordo a seguito di decisioni del Consiglio di associazione, quali proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. Ove le parti interessate non pervenissero a un accordo a seguito di obiezioni concernenti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).
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