Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 giu 2012
La parte IV dell’accordo è applicata su base provvisoria dall’Unione europea conformemente all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo. L’articolo 271 non è applicato su base provvisoria. Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria il Consiglio stabilisce la data a decorrere dalla quale la notifica di cui all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo deve essere inviata alle Repubbliche dell’America centrale. Tale notifica comprende il riferimento alla disposizione che non è applicata su base provvisoria. La data a decorrere dalla quale la parte IV dell’accordo sarà applicata su base provvisoria è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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