Art. 4
Partecipazione degli Stati membri
In vigore dal 25 giu 2012
Partecipazione degli Stati membri
Qualsiasi Stato membro può partecipare all’esperimento.
Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni.
Gli Stati membri possono decidere in qualsiasi momento di interrompere la partecipazione, informandone la Commissione.
Storico versioni
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