Art. 2 · Ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale

Art. 2

Ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale

In vigore dal 25 giu 2012
Ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale Gli Stati membri partecipanti si assicurano che gli ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale adempiano alle seguenti condizioni: a) possiedano le necessarie qualifiche tecniche; b) non traggano alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; c) siano stati ufficialmente delegati dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato a effettuare ispezioni sotto sorveglianza ufficiale; tale delega implica, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la sottoscrizione di una dichiarazione d’impegno, scritta, a rispettare le norme che disciplinano le ispezioni ufficiali; d) effettuino le ispezioni sotto la supervisione della competente autorità per la certificazione delle sementi.
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