Art. 9 · Accesso alle informazioni e supporto logistico

Art. 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

In vigore dal 25 giu 2012
Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione. 2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
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