Art. 12 · Coordinamento

Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 25 giu 2012
Coordinamento 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l’RSUE presso l’UA. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. 3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.
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