Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 giu 2012
La decisione 2011/782/PESC è così modificata: 1) all’, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»; 2) all’articolo 1 bis, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»
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