Art. 15 · Comunicazione di informazioni

Art. 15

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 18 giu 2012
Comunicazione di informazioni 1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUAVSEC Sud Sudan, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE. 2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all’ICAO, in funzione delle necessità operative dell’EUAVSEC Sud Sudan, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono concordate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite e dell’ICAO. 3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUAVSEC Sud Sudan, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2). 5.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.
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