Art. 5
In vigore dal 12 giu 2012
1. La Finlandia deve procedere al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
4. La Finlandia deve annullare tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto dalla data di notificazione della presente decisione.
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