Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 2012
Le misure che la Finlandia ha attuato per Osuuskunta Karjaportti, costituite da: — l’acquisto di terreno nel 2002 (misura 3), — le misure adottate nell'ambito della procedura di ristrutturazione soggetta al controllo del giudice (misura 6), — l'acquisto di azioni da Osuuskunta Karjaportti (misura 7), — la cancellazione dei debiti nei rendiconti finanziari del 2006 e del 2008 (misura 9 e misura 10), — il prestito Finnvera concesso nel giugno 2006 (misura 14), — la controgaranzia concessa da Finnvera nel settembre 2006 (misura 15) e — il prestito concesso da Finnvera nel luglio 2007 (misura 16) non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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