Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 giu 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:305:oj#art-2