Art. 2
In vigore dal 1 giu 2012
La denominazione della γ-ciclodestrina autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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