Art. 6

Art. 6

In vigore dal 31 mag 2012
La disposizione applicabile ai fini dell’adozione delle norme attuative necessarie per l’applicazione delle regole contenute nell’appendice 2A e nell’appendice 5 dell’allegato II concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa e nell’appendice 1 dell’allegato I concernente la soppressione dei dazi doganali dell’accordo è l’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:735:oj#art-6