Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 31 mag 2012
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. D’accordo con la Commissione, il gruppo può istituire gruppi di lavoro che esaminino questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo medesimo. Tali gruppi di lavoro si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
3. La Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, caso per caso, chiunque abbia particolare competenza su un argomento iscritto all’ordine del giorno. Gli esperti invitati partecipano ai lavori esclusivamente per l’argomento specifico che ne ha motivato la presenza.
4. Per elaborare i suoi pareri, il gruppo può nominare uno dei rappresentanti degli Stati membri relatore incaricato di redigere relazioni.
5. Il gruppo si riunisce di norma nella sede della Commissione su convocazione di quest’ultima e tiene almeno due riunioni l’anno. La Commissione assume i compiti di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti e dei gruppi di lavoro altri funzionari della Commissione aventi un interesse nel procedimento.
6. Le deliberazioni del gruppo vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione o sui pareri che il gruppo formula di propria iniziativa. Esse non sono seguite da votazione.
7. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente. Deroghe alla pubblicazione sono possibili qualora tale pubblicazione possa mettere a repentaglio la protezione di un interesse pubblico o privato quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
8. I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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