Art. 5 · Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Art. 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

In vigore dal 25 mag 2012
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
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