Art. 6
Conformità
In vigore dal 16 mag 2012
Conformità
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione degli organismi specificati in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione di tali misure.
Storico versioni
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