Art. 5
Zone delimitate e misure da adottare in tali zone
In vigore dal 16 mag 2012
Zone delimitate e misure da adottare in tali zone
1. Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all’, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un’area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all’allegato II, sezione 1.
Tale Stato membro adotta le misure di cui all’allegato II, sezione 2.
2. Laddove uno Stato membro adotti le misure di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente l’elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.
Storico versioni
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