Art. 4 · Indagini e notifiche degli organismi specificati

Art. 4

Indagini e notifiche degli organismi specificati

In vigore dal 16 mag 2012
Indagini e notifiche degli organismi specificati 1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all’interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti. Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno. 2.   La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.
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