Art. 3 · Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione

Art. 3

Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione

In vigore dal 16 mag 2012
Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione I tuberi di patate originari delle zone delimitate all’interno dell’Unione conformemente all’ possono circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 1. I tuberi di patate introdotti nell’Unione a norma dell’ da paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più degli organismi specificati possono essere fatti circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 3.
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