Art. 1
Oggetto
In vigore dal 16 mag 2012
La decisione 2008/589/CE è modificata come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2008/589/CE della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione inteso a garantire:
a)
l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock; e
b)
il controllo e l’ispezione armonizzati delle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
1. Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:
a)
delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’ del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano o possono praticare la pesca del salmone;
b)
di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.
2. Il programma specifico di controllo e ispezione si applica per cinque anni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:262:oj#art-1