Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 mag 2012
L’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione in sede di comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo in quanto membri della delegazione dell’Unione.
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