Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 mag 2012
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:237:oj#art-4