Art. 1
Informazioni sulle infrazioni
In vigore dal 2 mag 2012
La decisione 2011/207/UE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo»;
2)
all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2)
tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento, compresi i programmi di campionamento e gli studi pilota;»
3)
all’articolo 4 vengono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:
«9)
la realizzazione di studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso del tonno rosso nel punto di cattura;
10)
l’attuazione di programmi di campionamento e/o di programmi alternativi al momento dell’ingabbiamento al fine di migliorare il conteggio e le stime del peso del pesce messo in gabbia.»;
4)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).»;
5)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Informazioni sulle infrazioni
Gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un’ispezione delle attività elencate all’articolo 3, comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell’ispezione e i dettagli dell’infrazione.»;
6)
all’articolo 14, i termini «l’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP)» sono sostituiti dai termini «l’EFCA»;
7)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini «l’ACCP» sono sostituiti dai termini «l’EFCA»;
b)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«3. La relazione contiene le seguenti informazioni, in conformità alla tabella riportata all’allegato IV:»;
8)
gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:246:oj#art-1