Art. 1
In vigore dal 27 apr 2012
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all’, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.
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