Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2012
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio delle notifiche previste all'articolo 27 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
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