Art. 9

Art. 9

In vigore dal 26 apr 2012
Il comitato può affidare l’esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.
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