Art. 7

Art. 7

In vigore dal 26 apr 2012
In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente del comitato è sostituito dal vicepresidente del comitato. Il vicepresidente è eletto per un mandato di due anni, dalla maggioranza dei membri del comitato. Sono eleggibili a vicepresidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo, a meno che quest’ultimo non sia stato eletto presidente del comitato.
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