Art. 6
In vigore dal 26 apr 2012
Il comitato elegge, a maggioranza dei suoi membri, un presidente per un mandato di due anni, che è rinnovabile. Sono eleggibili a presidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente dell’organo preparatorio di cui all’ del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione (“gruppo di lavoro Eurogruppo”).
Se il presidente del comitato è un membro del comitato proveniente da un’amministrazione nazionale, questi delega il suo diritto di voto al suo supplente.
Storico versioni
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