Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 apr 2012
Il comitato si riunisce sotto la guida del presidente in due formazioni: o con membri scelti nell’ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l’elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni.
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