Art. 4
In vigore dal 26 apr 2012
Il comitato si riunisce sotto la guida del presidente in due formazioni: o con membri scelti nell’ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l’elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:245:oj#art-4